Statuto

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Articolo 1

COSTITUZIONE

1.1 È costituita l’associazione “Quei Bovi di San Bovio” (l’“Associazione”).

1.2 “Quei Bovi di San Bovio” è una libera associazione di fatto, apolitica, apartitica ed esente da pregiudizi razziali o religiosi, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli artt. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

1.3 L’Associazione ha come logo un toro rosso con anello al naso su sfondo rosso e giallo recante la dicitura: “Quei Bovi di San Bovio –  Since 2008 – San Bovio Club Only for Men” (allegato 1).

Articolo 2

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione persegue, senza scopi di lucro, i seguenti scopi:

  • l’aggregazione di cittadini di sesso maschile, contraddistinti da carattere conviviale, goliardico ed epicureo legati al territorio della frazione di San Bovio;
  • ampliare l’attenzione e la cura del territorio della comunità di San Bovio anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • organizzare ritrovi goliardici per i soci;
  • valorizzare il territorio di riferimento, se del caso mediante la partecipazione ad incontri pubblici o con pubbliche Autorità.

Articolo 3

SOCI

3.1 L’adesione all’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali della stessa, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci dell’Associazione si dividono in tre categorie:

  • “Bovini”: soci nuovi entrati, senza diritto di voto i quali, con la partecipazione a 4 ritrovi (Cene Ufficiali) consecutivi, assumeranno la qualifica di “Bovi”;
  • “Bovi”: soci con diritto di voto i quali, dopo la partecipazione ad 8 ritrovi (Cene Ufficiali) sulle ultime 10, assumeranno la qualifica di “Gran Bovi”;
  • “Gran Bovi”: rappresenta la carica più elevata nell’ambito dell’Associazione, sono soci con diritto di voto e nell’ambito di questa categoria sono individuati anche i soci fondatori cioè le persone che hanno dato vita all’Associazione sin dall’anno 2008 e nominalmente individuati nell’Allegato “2” (i “Soci Fondatori”).

3.2 Dopo quattro ritrovi consecutivi (Cene Ufficiali) nei quali un socio sarà assente ingiustificato il Consiglio Direttivo potrà far decadere il “titolo” raggiunto e retrocedere il socio al “titolo” precedente. La sanzione non sarà applicata a chi non abbia potuto partecipare agli eventi per oggettive impossibilità come, ad esempio, per temporanei trasferimenti di lavoro all’estero.

3.3 I Soci, stante il carattere conviviale e goliardico che li contraddistingue, manterranno sempre un codice di comportamento tra di loro in sintonia con i canoni del buon gusto e della signorilità.

3.4 Tutti i soci (Bovini, Bovi e Gran Bovi, insieme anche solo i “Soci”) sono tenuti al pagamento della quota sociale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale non potranno prendere parte né alle riunioni degli organi sociali, né alle Cene Ufficiali o altri eventi goliardici.

3.5 Qualora un Socio non partecipi ad alcun evento organizzato dall’Associazione (Cene Ufficiali o altri incontri debitamente comunicati) in un periodo di 12 mesi consecutivi, il Consiglio Direttivo, con delibera assunta all’unanimità, potrà procedere all’esclusione di detto Socio dall’Associazione, e ciò indipendentemente dalla qualifica acquisita dall’interessato (Bovino, Bove o Gran Bove).

Articolo 4

INGRESSO DI NUOVI SOCI

4.1 Potranno essere ammessi a Soci i residenti della frazione di San Bovio, di sesso maschile, o soggetto che abbiano ivi risieduto per almeno 5 anni ovvero che, a giudizio del Consiglio Direttivo, risultino di essere legati al territorio di riferimento dell’Associazione.

4.2 L’ammissione dei Bovini è deliberata, su domanda del richiedente controfirmata da almeno un Bove e un Gran Bove, dal Consiglio Direttivo successivamente alla partecipazione del richiedente ad almeno una Cena Ufficiale.

Articolo 5

ADESIONE ALLO STATUTO

5.1 Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto (lo “Statuto”), secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

5.2 I Soci possono lasciare l’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio ne prenderà atto dandone comunicazione a tutti i Soci.

5.3 In caso di violazioni di un Socio alle regole del presente Statuto o comunque in caso di comportamenti atti a recare pregiudizio agli scopi o all’immagine dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, o proposta all’assemblea straordinaria di espulsione dall’Associazione.

Articolo 6

RITROVI GOLIARDICI

6.1 I Soci, al fine di scambiarsi informazioni, pareri e opinioni in relazione agli scopi sociali e alle iniziative in corso, si incontrano, dandosi solo del tu e – preferibilmente – anteponendo al nome di battesimo (o soprannome) il titolo acquisito nell’ambito dell’Associazione (Bovino, Bove, Gran Bove), in occasione di una cena ogni circa tre mesi (le “Cene Ufficiali”), oltre ad incontri e cene libere ed itineranti.

6.2 I ristoranti visitati nell’ambito delle Cene Ufficiali verranno (se da loro consentito per iscritto) citati nel sito Internet dell’Associazione.

6.3 Le date ed i Ristoranti delle Cene Ufficiali e degli altri eventi vengono scelte dal Consiglio Direttivo, su segnalazione di uno o più Soci e discusse preferibilmente la sera della Cena Ufficiale precedente.

6.4 L’organizzazione di un evento può essere affidata dal Consiglio Direttivo ad un Bove o ad almeno due Bovini congiuntamente, che ne sarà (saranno) moralmente responsabile/i.

6.5 Le sedute straordinarie possono essere proposte da qualsiasi Socio, ma dovranno essere sempre decise dal Consiglio Direttivo.

6.6 Eccezionalmente, e non più di una volta l’anno, il Consiglio Direttivo potrà organizzare un incontro gastronomico aperto a mogli, compagne, fidanzate e figli/e.

Articolo 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Articolo 8

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. I Soci possono anche farsi rappresentare da altro Socio, con delega scritta, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario, richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci.

8.2 In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti.

8.3 L’assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole di almeno la metà dei Soci e, necessariamente, con la maggioranza assoluta dei voti dei Soci Fondatori.

8.4 Le assemblee devono essere convocate mediante e-mail (in mancanza di indirizzo e-mail tramite sms) almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea all’indirizzo comunicato da ciascun Socio al Consiglio Direttivo. Una volta istituito il sito internet dell’Associazione, della convocazione verrà data indicazione anche nel sito internet.

Articolo 9

COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
  • approva l’eventuale regolamento interno;
  • le eventuali iniziative che il Consiglio Direttivo decidesse di sottoporre alla sua attenzione.

9.2 L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • modifiche dello Statuto
  • espulsione dei Soci dall’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • eventuale scioglimento dell’Associazione.

9.3 All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere un sintetico verbale finale.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall’assemblea ordinaria fra i tutti i Soci ad eccezione dei Bovini, di cui almeno due scelti tra i Gran Bovi.

10.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 dei sui componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e il loro mandato ha durata di 2 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci e la maggioranza assoluta dei voti dei Soci Fondatori.

10.3 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce in media 4 volte all’anno su convocazione del Presidente, di due membri del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.

10.4 Il Consiglio Direttivo delibera di anno in anno la quota sociale, che tutti i soci dovranno versare nei tempi stabiliti dal Consiglio  al cassiere incaricato dal Consiglio stesso al suo interno o tra i Soci che siano Bovi o Gran Bovi.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 11

PRESIDENTE

11.1 Il Presidente, che può essere scelto solamente tra i Soci con la qualifica di Gran Bovi, dura in carica due anni ed è eletto dall’Assemblea ordinaria.

11.2 Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti dell’Associazione. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

11.3 Ha la legale rappresentanza dell’Associazione verso terzi.

Articolo 12

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

12.1 Per l’elezione del Presidente e dei restanti quattro membri del Consiglio Direttivo si procederà come segue.

12.2 Verrà effettuata, a scrutinio segreto, una votazione nell’ambito della quale tutti i Soci avranno diritto ad esprimere tre preferenze tra i canditati che si saranno presentati e che, nel contempo, risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

12.3 Al termine della votazione verrà stilato un elenco, predisposto in ordine decrescente rispetto al numero di voti ricevuti, con tutti i nominativi dei Soci che abbiano ricevuto preferenze. Il Socio che abbia ricevuto il maggior numero di voti e che risulti in possesso dei requisiti per assumere tale carica, sarà eletto Presidente.

I restanti quattro membri del Consiglio Direttivo saranno eletti sulla base dei voti ricevuti, ferma restando che la composizione dell’organo dovrà rispettare quanto previsto al precedente paragrafo 10.1.

12.4 In caso di parità di voti prevarrà la carica nell’Associazione (a decrescere, Socio Fondatore, Gran Bove e Bove) e, a parità anche di carica, l’anzianità anagrafica.

12.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsivoglia motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentreranno nella carica quei Soci che, nella precedente elezione del Consiglio, avevano ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati esclusi. In ogni caso, qualora vengano a mancare tre o più membri, si procederà con una nuova elezione.

Articolo 13

SCIOGLIMENTO E RINVIO ALLA LEGGE

13.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Ove esistente, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

13.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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